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Assistenza ad personam: un altro caso di discriminazione

SCUOLA_E_DISABILITaAncora un caso di grave discriminazione nei confronti degli alunni con disabilità. Il commento dell' Avvocato Giulia Grazioli, servizio Legale LEDHA


X, affetto dalla sindrome di down, frequenta la quinta elementare presso una scuola statale di un piccolo paese della Lombardia.
Da quest'anno, il Comune ha deciso di chiedere ai suoi genitori un contributo economico, dell'importo superiore a € 3.000,00.=, per l'erogazione del servizio di assistenza ad personam.

 

 

Tale servizio, previsto dall'art. 13, comma 3, della Legge 104/1992, consiste in un'attività di supporto materiale individualizzato, finalizzata ad assicurare la piena integrazione degli alunni con disabilità e la loro piena partecipazione alle attività scolastiche e formative. Esso, pertanto, è parte integrante della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Pur non esistendo alcuna norma specifica che preveda il diritto alla gratuità del servizio di assistenza ad personam, è evidente come la richiesta di un contributo economico contrasti con gli artt. 3 e 34 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali ed il carattere gratuito dell'istruzione inferiore.
Imporre ai familiari di un alunno con disabilità di corrispondere un determinato importo al fine dell'erogazione del servizio di assistenza ad personam costituisce, pertanto, una grave violazione dei diritti fondamentali del minore.
Tali diritti, costituzionalmente garantiti, devono essere tutelati con priorità assoluta rispetto ad eventuali esigenze di bilancio o relative ad aspetti organizzativi dell'attività scolastica. Neanche l'eventuale mancanza di fondi potrebbe, quindi, giustificare la richiesta di partecipazione economica da parte dell'ente locale.
Peraltro, l'art. 12 della Legge Regionale sul diritto allo studio (L. R. Lombardia 31/1980) prevede che la Regione eroghi nei confronti dei Comuni dei contributi straordinari per gli interventi integrativi, anche sotto forma di assistenza individuale, a favore dei soggetti con disabilità. E' pertanto onere dell'amministrazione comunale attivarsi in modo adeguato al fine di ottenere le risorse necessarie per garantire l'erogazione gratuita del servizio di assistenza ad personam nei confronti di tutti gli alunni con disabilità frequentanti la scuola elementare e media inferiore.


Ogni richiesta economica per il servizio di assistenza ad personam, formulata da parte dell'ente locale nei confronti dei familiari di un alunno con disabilità, costituisce, quindi, una grave violazione dei diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti, all'istruzione, integrazione, uguaglianza e pari dignità sociale, ed una forma di discriminazione contro la quale è possibile agire ex Legge 67/2006.

Fonte: Lrsdha

 

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