Come ottenere le medicazioni
PRESCRIVIBILITA' DELLE MEDICAZIONI AVANZATE IN ITALIA
Prescrivibilità e fornitura delle medicazioni per lesioni cutanee in Italia sono regolamentate dal Ministero della Sanità (D.M. 27/08/99, n. 332) e sono di competenza delle regioni ed AUSL. Il regolamento nazionale del Ministero della Sanità salvaguarda le quantità delle protesi ottenibili e la libera scelta dell'ausilio protesico più congeniale.
CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO?
Hanno diritto alla prescrizione di tali ausili gli adulti invalidi (anche in attesa di riconoscimento) ed i minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua. In alcune regioni Italiane tutti i pazienti affetti da lesione possono ricevere le medicazioni avanzate per la cura.
Le medicazioni possono esse prescritte anche durante il ricovero momentaneo in strutture pubbliche o private convenzionate.
COME SI OTTIENE LA FORNITURA DELLE MEDICAZIONI?
· Occorre innanzi tutto una prescrizione rilasciata dallo specialista della ASL, oppure dal dirigente medico delle unità operative, di un presidio sanitario pubblico, che contenga:
· diagnosi (patologia invalidante)
· indicazione del presidio e codice di riferimento (Codice ISO)
· programma terapeutico indicante i tempi di impiego
· La ASL autorizza la fornitura sulla base della prescrizione; l'autorizzazione deve riportare il numero di codice (Codice ISO)
· L'assistito, o un suo delegato, ritira i prodotti presso una sanitaria iscritta all'albo dei fornitori autorizzati o una farmacia (privata o ospedaliera)
· All'atto del ritiro del prodotto, l'assistito, o chi ne esercita la tutela, dovrà rilasciare una dichiarazione di ricevuta al fornitore
Il Decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332 (in S.O.G.U. n. 227/99) ha sancito il regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il codice EN/ISO n.09.21 (ausili per la prevenzione e trattamento lesioni cutanee) stabilisce la famiglia di appartenenza degli ausili per lesioni cutanee.
AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE 09.21
AUSILI PER LA PREVENZIONE E TRATTAMENTO LESIONI CUTANEE 09.21
Descrizione
Codie ex D.M. 28/12/92
Codice Classificazione ISO
quantitativi massimi concedibili
Bendaggio flessibile autoadesivo idroattivo o gelificante, in confezione singola sterile
09.21.12
a
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 10x10
501.21.25
09.21.12.003
10 pz al mese
Formato con una superficie totale flessibile idroattiva di cm 20x20
501.21.25
09.21.12.006
6 pz al mese
Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 60 cm2
09.21.12.009
10 pz al mese
Formato sagomato con una totale superficie flessibile idroattiva non inferiore a 120 cm²
09.21.12.012
6 pz al mese
Pasta, gel o idrogel atta ad assorbire l'essudato, prescrivibile esclusivamente in associazione con gli ausili di cui al
codice 09.21.12
09.21.18.003
1 flacone di pasta da 100 gr. o di gel da 50 gr. al messe
<fonte dell'informazione www.piagadadecubito.it a cura di Paolo Pacitto>
N.B. I quantitativi massimi dei bendaggi prescrivibili mensilmente, di cui ai codici 09.21.12/003/006/009/012, sono da intendersi previsti per ogni zona sottoposta al decubito ed in relazione alla estensione.
Estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.227 del 27 settembre 1999 Serie Generale.
Alla dimissione dalle Unità operative, del paziente affetto da lesione da decubito deve essere accompagnato dalla prescrizione di bendaggi, al fine di velocizzare le pratiche per poter accedere alle medicazioni, se ciò non succede la pratica è lunghissima, il medico curante deve richiedere visita specialistica a domicilio, quando il medico visita il paziente a domicilio effettuerà la prescrizione delle medicazioni avanzate.




