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Tempo di iscrizioni all'anno scolastico 2012-2013 ( prima parte)

scuolaCon la Circolare n. 110 del 29 dicembre scorso, il Ministero dell'Istruzione ha emanato le disposizioni relative alle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado, fissando la data conclusiva di tale operazione al 20 febbraio prossimo.

Nelle Premesse del provvedimento si dispone espressamente che: «Le domande di iscrizione [siano] accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti.

 

Resta inteso, comunque, che l'Amministrazione scolastica deve garantire in ogni caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale». Ciò significa, per un verso, che è l'organico di diritto a determinare il numero delle classi, ma anche il rispetto delle leggi sulla sicurezza delle aule e degli edifici che, com'è noto, non consentono di norma più di venticinque alunni per classe.

Osservazioni. Al proposito la Circolare non fa alcun riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09 - del quale tuttavia si dovrà tenere conto - il cui articolo 5, comma 2 prevede che, di norma, una classe ove siano presenti alunni con disabilità non possa superare il numero di venti alunni, elevabile a ventidue in forza dell'articolo 4 dello stesso DPR, ma anche riducibile a meno di venti, in forza del medesimo articolo 4 e anche dell'articolo 8, sempre del DPR 81/09. Ciò, unitamente all'insufficiente capienza di singole aule, può legittimare la richiesta di sdoppiamenti di classi e quindi di aumenti di organico (se ne legga  cliccando qui e anche qui). L'articolo 1, poi, della Circolare prodotta nei giorni scorsi, nel precisare che le richieste di tempo pieno e prolungato possono essere accolte secondo la disponibilità delle risorse assegnate, richiama la normativa sul diritto all'istruzione domestica o parentale e all'adempimento dell'obbligo scolastico sino al compimento del sedicesimo anno di età.

Osservazioni. Con riguardo all'istruzione parentale, è opportuno ricordare che la Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale stabilisce che per gli alunni con disabilità essa non è una valida modalità di adempimento dell'obbligo scolastico, poiché per loro l'unica forma di scolarizzazione è data dall'inclusione.Quanto al termine dei sedici anni per l'adempimento dell'obbligo scolastico, è da tener presente che per gli alunni con disabilità esso può adempiersi sino al compimento del diciottesimo anno di età, alla luce dell'articolo 14, comma 1, lettera c della Legge 104/92. L'articolo 2 ribadisce quindi che all'obbligo scolastico si possa adempiere anche tramite i corsi di formazione professionale e i corsi di istruzione per gli adulti.

Osservazioni. Qui è bene ricordare che gli alunni che al compimento del diciottesimo anno di età non abbiano ancora completato la scuola secondaria di primo grado, devono continuare gli studi presso i centri di istruzione per gli adulti - come stabilisce la già citata Sentenza 226/01 della Corte Costituzionale - e che quelli con disabilità abbiano in tali centri il diritto a tutti i benefìci previsti dal loro diritto allo studio inclusivo, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Ministeriale 455/97, richiamata dalla medesima Sentenza 226/01. E ancora, l'articolo 3 stabilisce che per le iscrizioni alle scuole superiori, i genitori indichino altre due scuole, nel caso la domanda non possa essere accolta per eccesso di iscrizioni e per l'applicazione dei criteri di priorità stabiliti nella preventiva Delibera del Consiglio di Istituto che, come detto nelle Premesse, dev'essere pubblicata all'Albo di Istituto prima delle iscrizioni, senza necessitare di autorizzazioni ministeriali, dovendo per altro rispondere a criteri di ragionevolezza. In caso poi di trasferimento di scuola, anche ad anno scolastico iniziato, dev'essere rilasciato il nullaosta.

Fonte. http://www.superando.it/

 

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