Tariffe elettriche agevolate per clienti disagiati
Le modalità applicative di compensazione del nuovo regime di protezione sociale previste dal decreto interministeriale 28 Dicembre 2007 e dal decreto legge 185/08 (convertito con legge 2/2009) relativamente all'energia elettrica, sono destinate ai clienti domestici:
· in condizioni di disagio fisico che utilizzano apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita
Le compensazioni per disagio fisico e disagio economico sono anche cumulabili, in presenza dei rispettivi sopra indicati requisiti.
Al cliente sarà applicata una riduzione tariffaria in bolletta, assoggettata ad IVA, per un valore corrispondente al tipo di agevolazione riconosciuta (disagio fisico, economico, entrambe) e all' eventuale retroattività del riconoscimento (solo 2008, solo 2009, entrambi i casi)
Il diritto alla compensazione non dipende dal servizio (Maggior Tutela o Mercato Libero) o dal venditore che si è scelto ma spetta a tutti i clienti domestici con i giusti requisiti. In caso del cambio di fornitore la compensazione continuerà ad essere erogata senza interruzione fino al termine della validità del diritto (per disagio economico) o fino a quando è necessario l'utilizzo dell'apparecchiatura elettromedicale (per il disagio fisico), indipendentemente dal venditore scelto. Il bonus gode di totale e gratuita portabilità!
Al fine di recuperare i milioni di euro necessari all'erogazione del bonus sociale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto a partire dal 1° Ottobre 2008, l'introduzione di una nuova componente tariffaria denominata AS applicata a tutte le utenze (domestiche e non), ad esclusione dei soggetti destinatari della compensazione.
a) Clienti in stato di disagio economico:
Per i clienti in disagio economico si prevede un risparmio del 20% circa sulle bollette di energia elettrica ed un valore del 'bonus' differenziato a seconda della numerosità familiare:
Il valore del bonus per l'anno 2010 è il seguente:
· 56 euro/anno nei casi di numerosità familiare di 1-2 componenti
· 72 euro/anno nei casi di numerosità familiare di 3-4 componenti
· 124 euro/anno nei casi di numerostà familiare oltre 4 componenti
Potranno accedere al bonus sociale, tutti i nuclei familiari che dispongono di un ISEE in corso di validità (indicatore di situazione economica equivalente) il cui valore sia fino a:
· 7.500 euro per le generalità degli aventi diritto
· 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. In questo caso deve essere presentata l'apposita modulistica che attesa il nominativo dei figli a carico
Per maggiori informazioni sull'ISEE consulta il seguente link https://servizi.inps.it/servizi/isee/default.htm
Il sistema di tutela per i clienti in disagio economico è in vigore dal 1° Gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus sarà anche retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per tutte le richieste pervenute entro il 30 Giugno 2009.
Il valore del bonus per l'anno 2009 è il seguente:
· 58 euro/anno nei casi di numerosità familiare di 1-2 componenti
· 75 euro/anno nei casi di numerosità familiare di 3-4 componenti
· 130 euro/anno nei casi di numerostà familiare oltre 4 componenti
Invece il valore del bonus per l'anno 2008 è il seguente:
· 60 euro/anno nei casi di numerostà familiare fino a 2 componenti
· 78 euro/anno nei casi di numerosità familiare fino a 4 componenti
· 135 euro/anno nei casi di numerosità familiare oltre 4 componenti
Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivo (come da delibera ARG/elt 117/08 e sue successive modifiche ed integrazioni).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a1) Come chiedere il bonus:
Grazie ad un apposito sistema informatico, a disposizione dei Comuni, chiamato SGATE , il cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3 kW (se la numerosità familiare è fino a 4 componenti) o fino a 4,5 kW (se la numerosità familiare è oltre 4 componenti) ed economicamente disagiato avrà accesso ad un unico bonus per una sola fornitura recandosi presso il proprio Comune di residenza (o presso altro istituto da questo designato, per esempio i CAF o i Centri Assistenza Fiscale con i quali i comuni possono attivare apposite convenzioni) per compilare l'apposita modulistica con l'attestazione del valore ISEE, la fotocopia di un documento di identità (e nel caso di presentazione tramite delega, si richiede il documento diriconoscimento del delegato) , le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia ed alle caratteristiche della fornitura elettrica di cui è intestatario (reperibili su ogni bolletta). Nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, deve essere anche presentata l' apposita modulistica che attesta il nominativo dei figli a carico.
I moduli sono reperibili sia sul sito dell'Autorità , sia sul sito dell'ANCI , sia presso i Comuni (la lista aggiornata di quelli già operativi è reperibile chiamando il numero verde 800166654 messo a disposizione ai cittadini dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì).
E' fortemente sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.
a2) Caratteristiche della compensazione:
La domanda, verificata da opportuni controlli, avrà validità 12 mesi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune alla società distributrice di energia elettrica. Per il rinnovo, bisognerà riattenersi alle stesse modalità precedentemente adottate entro e non oltre la fine del mese precedente quello di scadenza. In caso di esito positivo, verrà riapplicata la compensazione per altri 12 mesi. Le richieste presentate successivamente alla fine del mese precedente di quello di scadenza saranno trattate come nuove richieste di ammissione.
La componente tariffaria compensativa sarà evidenziata a partire dalla prima fattura utile e per ciascun ciclo di fatturazione.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa o aumenti di potenza oltre 3 kW (se la numerosità familiare è oltre 4 componenti) o oltre a 4,5 kW (se il nucleo familiare è oltre quattro componenti) la compensazione cesserà contestualmente alla variazione contrattuale. Nel caso di modifica della numerosità del nucleo familiare anagrafico, il cittadico potrà chiedere l' adeguamento del bonus al nuovo numero di componenti e la variazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte del Comune, fermo restando il termine di scadenza della compensazione.
La variazione della situazione reddituale/patrimoniale verrà recepita soltanto al momento del rinnovo della domanda di ammissione del bonus.
Nel caso di cambio di residenza del cliente domestico avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza sarà comunicata dal Comune di residenza (se si cambia abitazione restando nello stesso Comune) o dal Comune di nuova residenza alla società distributrice di energia elettrica ed il bonus sarà trasferito sulla nuova abitazione ed applicato fino alla scadenza originaria.
Per i clienti in stato di disagio economico, il riconoscimento della retroattività verrà effettuato secondo lo schema riassuntivo riportato al seguente link.
b) Clienti in stato di disagio fisico:
Per i clienti in disagio fisico si prevede per l'anno 2010 un valore del 'bonus' pari a 138 euro/anno ossia una riduzione indicativamente dell'80% considerando come esempio la maggior spesa sostenuta da un cliente domestico con contratto di fornitura per abitazioni di residenza anagrafica, potenza contrattuale di 3 kW e consumo annuo di 3500 kWh rispetto al cliente domestico tipo, avente uguale contratto di fornitura e consumo annuo pari a 2700 kWh.
Potranno accedere al bonus per i casi di disagio fisico i clienti domestici presso i quali sono presenti persone (anche più di una) che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita.
Per i clienti già inclusi negli elenchi delle forniture non interrompibili ai sensi del Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE). Per questi si prevede la presentazione di una apposita autocertificazione che specifica il tipo di apparecchiatura elettromedicale utilizzata, l'indirizzo presso il quale la medesima apparecchiatura è installata e la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura.
invece per i clienti non ancora inclusi negli elenchi relativi al PESSE, si richiede di munirsi di apposita certificazione presso la propria ASL di appartenenza che attesti l'utilizzo ed il tipo di apparecchiatura elettromedicale, l'indirizzo di dove è ubicata e la data di partenza dalla quale si utilizza l'apparecchiatura installata proprio per il mantenimento in vita del paziente.
Ove la certificazione ASL non riporti la data a partire dalla quale si utilizza l'apparecchiatura elettromedicale, dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante tale data.
Dal momento del riconoscimento del bonus questi clienti saranno tutti inclusi negli elenchi del PESSE.
In attesa che venga definito l'elenco dei macchinari da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le apparecchiature elettromedicali definite come necessarie per il mantenimento in vita sono quella a carattere respiratorio, alimentare e urinario.
Il sistema di tutela per i clienti in stato di disagio fisico è in vigore dal 1° Gennaio 2009 con un valore di "bonus" pari a 144 euro/anno. Si prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per un valore pari a 150 euro/anno sempre chè le richieste pervengano entro il 30 Giugno 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivo (come da delibera ARG/elt 117/08 e sue succesive modificazioni ed integrazioni).
Il sistema di tutela per i clienti in stato di disagio fisico è in vigore dal 1° Gennaio 2009 con un valore di "bonus" pari a 144 euro/anno. Si prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo a partire, al massimo, dal 1.1.2008 per un valore pari a 150 euro/anno sempre chè le richieste pervengano entro il 30 Giugno 2009. Le richieste pervenute dopo tale data non consentiranno di beneficiare del bonus retroattivo (come da delibera ARG/elt 117/08 e sue succesive modificazioni ed integrazioni).
ll valore del bonus è aggiornato annualmente dall' Autorità entro il 31 dicembre dell' anno precedente.
b1) Come chiedere il bonus:
Grazie ad un apposito sistema informatico, a disposizione dei Comuni, chiamato SGATE , il cliente domestico presso il quale sono presenti persone con disagio fisico potrà avere accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza (o presso altro istituto da questo designato) per compilare l' apposita modulistica munito di certificazione ASL, fotocopia di un documento di identità, le indicazioni sulla fornitura elettrica di cui è intestatario (reperibili su ogni bolletta). I moduli sono disponibili sia sul sito dell' Autorità www.autorita.energia.it/index.htm, sia sul sito dell'ANCI www.bonusenergia.anci.it, sia presso i Comuni (la lista aggiornata di quelli già operativi è reperibile chiamando il numero verde 800166654 messo a disposizione ai cittadini dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì).
E' fortemente sconsigliato fare richiesta di ammissione senza utilizzare l'apposita modulistica onde evitare il rifiuto della domanda.
In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico istituito presso il comune di residenza del cliente disagiato fisicamente, si procederà alla verifica delle seguenti condizioni atte al raggiungimento del bonus compensativo:
· per ogni persona che versa in gravi condizioni di salute è prevista la compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo (POD reperibile su ogni bolletta). Quindi si possono avere più compensazioni per disagio fisico sul medesimo POD
· la localizzazione delle apparecchiature deve coincidere con quella del punto di prelievo per il quale si richiede il bonus
· il richiedente la compensazione deve essere l'intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l'ammissione al regime di compensazione.
b2) Caratteristiche della compensazione:
La domanda, verificata da opportuni controlli, decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune alla società distributrice di energia elettrica e sarà riconosciuta senza interruzione fino al primo giorno del mese successivo alla notifica di cessato utilizzo delle apparecchiature elettromedicali.
La componente tariffaria compensativa sarà evidenziata a partire dalla prima fattura utile e per ciascun ciclo di fatturazione.
Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per mortis causa, la compensazione cesserà contestualmente alla variazione contrattuale.
Il cliente è tenuto a comunicare con tempestività la disinstallazione dell'apparato elettromedicale e la relativa decorrenza per la cessazione della erogazione della compensazione. La mancata o ritardata comunicazione della disinstallazione comporta la restituzione della compensazione indebitamente usufruita maggiorata dei relativi interessi.
Fonte: https://www.enel.it/it-IT/clienti/enel_servizio_elettrico/faqtariffe1/





