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La normativa per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%

74136_447561432390_59437742390_5985533_725536_nLa normativa prevede che gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire di un congedo per cure (legge n. 118/1971 - articolo 26 e Decreto Legislativo n. 509/1988 - articolo 10). Il concreto utilizzo del congedo è stato, ed è tuttora molto difficoltoso, per la poca chiarezza della normativa e la scarsa diffusione delle informazioni su questa opportunità.

 

Si richiama specificamente quanto previsto: - dall'articolo 26 della legge 118/71 che recita: "Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale". - dall'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 509/1988 che recita: "Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, numero 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.

Il congedo in questione: - non può superare i 30 giorni anche non continuativi; - le cure devono essere collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative; - è riconducibile all'assenza per malattia (articolo 2110 del Codice Civile); - è vincolato all'autorizzazione del medico della Azienda U.S.L. territorialmente competente (a cui sono state trasferite le competenze del Medico Provinciale), tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Settore pubblico. Anche nel settore pubblico, il congedo per cure è riconducibile all'assenza per malattia di cui all'articolo 2110 del Codice Civile. La normativa sul pubblico impiego prevede che, in sede di contrattazione di comparto siano definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica (D.P.R. n. 395/88 - art. 18).

Più recentemente è intervenuta la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2005, n. 40 (in Gazzatta Ufficiale 13 gennaio 2006 numero 10) che, sul congedo per cure diverse, al punto b recita:

"Unitamente alla regolamentazione della contrattazione collettiva relativa al periodo di comporto e all'eventuale periodo di aspettativa non retribuita, il legislatore prevede una ulteriore possibilità di astensione dalla attività lavorativa per il lavoratore affetto da tumore, nella particolare ipotesi in cui allo stesso sia riconosciuta una situazione di invalidità. In particolare, sono riconosciuti al malato di tumore due distinte tipologie di benefici: talune previste in caso di riconoscimento in capo allo stesso di una invalidità civile, prevista e regolamentata della legge n. 118 del 30 marzo 1971 e successive modificazioni; altre ipotizzate invece nel caso in cui al lavoratore sia altresì riconosciuto lo stato di "handicap in situazione di gravità", regolamentato ai sensi della legge n. 104 del 1992. Per quanto attiene al primo profilo, e secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 118 del 1971, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Al riguardo, va evidenziato che nel caso in cui al lavoratore sia riconosciuta l'invalidità civile, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 509 del 1988 dispone che possano usufruire di un congedo straordinario per cure, non superiore a trenta giorni - previsto ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 118 del 1971 - nel caso in cui sia riconosciuta agli stessi un'invalidità pari al cinquanta per cento".

Sulla base di riferimenti legislativi si deduce che: - Il congedo di trenta giorni, anche non continuativi, per cure diverse è retribuito a carico del datore di lavoro in quanto, seppur equiparato alla condizione di malattia, non è indennizzabile da parte dell'INPS; - Il periodo di congedo straordinario per cure diverse non è non computabile, in quanto "ulteriore", nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; - La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro previa autorizzazione del medico della Azienda U.S.L. di residenza il quale deve certificare che le cure sono collegate all'infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

In ogni caso si consiglia di: - verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; - richiedere consulenza ed eventuale assistenza ad un ente di patronato.

Fonte : http://www.superabile.it/

 

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