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Garantire l'accesso ai disabili con ascensori e servoscala

L'articolo 2 della legge numero 13 del 1989 stabilisce le deliberazioni condominiali per l'installazione di percorsi attrezzati per favorire la mobilità di ciechi e persone con difficoltà motorie

Cosa stabilisce la normativa vigente per garantire ai disabili la mobilità negli edifici condominiali?

L’articolo 2 della legge numero 13 del 1989 stabilisce che le deliberazioni condominiali che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati sono valide se approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile.

In concreto, quali sono queste maggioranze?

In prima convocazione dell’assemblea, è necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (il primo comma dell’articolo 1136 del codice civile precisa che l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio). In seconda convocazione è sufficiente un quorum sia costitutivo che deliberativo pari ad un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edifico.

E nell’ipotesi che il condominio rifiuti di assumere la deliberazione prevista dalla legge numero 13 del 1989?

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta formulata per iscritto, le deliberazioni previste dalla normativa vigente, i portatori di handicap (o chi ne esercita la tutela o la potestà) possono installare, a proprie spese, servoscala o altre strutture mobili e facilmente rimovibili, nonché modificare l’ampiezza delle porte d’accesso al fine di rendere più agevole l’acceso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Sono previste limitazioni a questa corsia preferenziale?

L’unica limitazione è quella contenuta nel secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile: gli interventi non possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, non ne alterino il decoro architettonico e non rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

La magistratura di merito ha emesso sentenze che prevedano l’ampliamento della platea dei possibili destinatari delle norme contenute nell’articolo 2 della legge numero 13 del 1989?

Si. Il tribunale di Firenze, con sentenza numero 849 del 1992 ha precisato che questa normativa è applicabile anche riguardo alle necessità di un invalido civile (Arch.loc.e cond.1992,814), mentre il tribunale di Napoli, con decisione numero 2606 del 1994 ha puntualizzato che le norme sono applicabili anche per soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.(Arch.loc e cond.1994,335).

Tenuto conto dell’importanza dell’argomento, riteniamo utile riportare un’ampia sintesi di due decisioni della magistratura fiorentina.

Tribunale di Firenze: sentenza numero 3015 del 1998.

Non è indispensabile la presenza in un fabbricato di un handicappato per poter applicare la normativa tendente a favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il fatto

Un condomino impugnava una delibera condominiale relativa all’installazione dell’ascensore sostenendo, fra l’altro, che l’intervento riduceva le dimensioni delle scale in contrasto con le disposizioni dell’articolo 1120 del codice civile che vieta le innovazioni che rendano alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.

Il condominio chiedeva al tribunale di respingere le richieste del condomino “contestatore” rilevando che i limiti dell’articolo 1120 del codice civile dovevano essere interpretati in modo evolutivo nel senso di dare maggiore attenzione ai diritti dei disabili. A tale scopo, segnalava che nel palazzo abitavano tre persone anziane con gravissime patologie per le quali era indubbio che la presenza dell’ascensore costituiva un sicuro beneficio.

Richiesta accolta dal giudicante il quale ha rilevato che la legge numero 13 del 1989 persegue la finalità di consentire la libera frequentabilità di tutti gli edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non solo agevolare quelli che ci abitano.

Nel caso esaminato è stato dimostrato tramite produzione medica, la presenza nel condominio di persone anziane e malate, per le quali l’ascensore rappresentava una “necessità”.

Il tribunale ha poi respinto l’obiezione del condonomino circa la riduzione delle dimensioni delle scale. Una consulenza ha permesso di appurare che la scala veniva ridotta di soli 10 centimetri passando da un metro a 90 centimetri, misura per consentire il passaggio di due persone affiancate, presupposto che ha consentito la concessione del relativo permesso comunale. Questa riduzione non poteva comportare quel “deciso peggioramento alla transitabilità in caso di eventi eccezionali (incendio, morte) in rapporto col decisivo miglioramento della cosa comune costituita dalla dotazione di ascensore”.

Tribunale di Firenze, sentenza numero 1182 del 2000

La possibilità di dover attendere qualche decina di secondi per permettere il passaggio di un servoscala utilizzato da un disabile non comporta alcun apprezzabile pregiudizio ai diritti dei condomini.

Il fatto

Il proprietario di un appartamento posto al secondo piano di un edificio situato a Firenze, presentava un ricorso al giudice esponendo che una condomina, proprietaria di un appartamento situato al primo piano dello stesso stabile, gli aveva preannunciato l’intenzione di installare un servoscala nelle rampe condominiali tra il primo e il piano terreno  e tra il piano terreno e il piano scantinato, per favorire la mobilità della madre disabile.

Il ricorrente, rilevando che questo impianto avrebbe sensibilmente ridotto il godimento delle scali comuni e che la sua installazione non poteva ritenersi legittimata dalla norma contenuta nell’articolo 2 della legge numero 13 del 1989, chiedeva che il tribunale inibisse alla condomina interessata l’installazione del servoscala. Quest’ultima chiedeva il rigetto della domanda. Nel frattempo, nel corso della causa, il servoscala veniva installato e, quindi il condomino “contestatore” ne richiedeva la rimozione.

Innanzitutto, il giudicante ha esaminato l’eccezione sollevata dal condominio “contestatore” circa il diritto della condomina di realizzare l’installazione del servoscala nell’interesse della madre, non condomina, respingendola. Il giudice ha rilevato che la normativa vigente va interpretata  nel senso che il diritto di installare un servoscala in un condominio compete a qualunque condomino che agisca nell’interesse di un disabile con lui convivente, indipendentemente dalla sussistenza, tra il condomino che installa il servoscala e il disabile, di un rapporto di rappresentanza legale.

A questo punto, il giudice ha rilevato che il tema della lite si risolveva nell’accertare se l’installazione del servoscala aveva reso le scale inservibili all’uso e al godimento del ricorrente, così come previsto dall’articolo 1120, secondo comma del codice civile. Questa norma stabilisce che sono vietate le innovazioni che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condomino.

A tale riguardo, il giudicante ha  sottolineato che dalla relazione tecnica di parte allegata dal ricorrente si rileva che, nonostante l’ingombro del servoscala, la residua larghezza delle scale era di  cm. 70 nella rampa del piano terra e di cm. 59 nella rampa dal piano terra allo scantinato. Queste larghezze erano “del tutto sufficienti al comodo transito di una persona”.

Egualmente si doveva escludere che il godimento delle scale comuni da parte del ricorrente risultasse pregiudicato dalla intransitabilità delle scale durante il funzionamento del servoscala: in tali casi (verosimilmente non molto frequenti) l’utilizzatore del servoscala cederà o prenderà la precedenza, in ragione della posizione cui concretamente si troverà il seggiolino rispetto alla persona che transita a piedi.  Il pregiudizio del ricorrente si risolveva – ha sottolineato il giudicante – quindi nella possibilità di dover attendere qualche decina di secondi prima di passare.

Conclusione: l’installazione del servoscala da parte della condomina convenuta doveva considerarsi come un suo “atto di godimento” delle scale comuni

 

 

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